QUESITI
Quesito n. 1
Nel cruscotto del PASSOE l'importo a base di gara non è stato aggiornato con l'ultimo disciplinare e nemmeno la scadenza della gara, si può procedere comunque con la generazione del PASSOE?
Risposta al quesito n. 1
La Stazione Appaltante sta procedendo con le opportune rettifiche, in ogni caso è possibile generare il PASS OE anche se i dati riportati nel sistema non sono stati aggiornati.
Quesito n. 2
Nel modello C a pagina 3 nelle dichiarazioni ai sensi del punto 14.3.1, il nominativo relativo al punto B è generico si possono indicare più nominativi per le relative progettazioni architettonica, strutturale, impianti?
Il nominativo del punto D è una ripetizione del punto C è un refuso?
Risposta al quesito n. 2
Il modello C, messo a disposizione dei concorrenti, è un documento fac-simile, ragion per cui i concorrenti possono modificarlo a loro piacimento, nel rispetto dei dati e delle dichiarazioni richieste nella lex specialis di gara. Nel caso di specie, al punto B si possono indicare più nominativi per le varie progettazioni, mentre si conferma che il punto D. è un refuso del precedente punto C.Quesito n. 3
ogni singolo lavoro, considerando che la definizione di cartella A4 corrisponde a una facciata A4, cosa si intende per cartella fronte/retro, 4 facciate A4 o 2 facciate A4 per singolo lavoro?
Risposta al quesito n. 3
Le schede/cartelle A4 devono intendersi come 4 facciate A4 per ogni singolo lavoro.Quesito n. 4
Si chiede se sia ammissibile la partecipazione alla procedura in oggetto dei progettisti che hanno redatto lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara e/o sue singole parti ?
Risposta al quesito n. 4
In merito al quesito posto in ordine alla possibilità di partecipazione alla procedura di gara da parte dei progettisti che hanno redatto lo Studio di fattibilità Tecnica ed Economica, questa Amministrazione ritiene di aver adottato misure adeguate per garantire la concorrenza fra i soggetti, mettendo a disposizione dei concorrenti stessi tutta la documentazione tecnica necessaria alla presentazione dell’offerta, garantendo, quindi, il rispetto del principio della parità di trattamento, anche mediante la fissazione di un termine di ricezione delle offerte particolarmente dilatato, rispetto a quanto richiesto dalla normativa, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice. Ad ogni buon conto, ricordando che il termine di partecipazione alla procedura non è ancora scaduto, nel caso in cui dovessero presentare la propria offerta i professionisti che hanno redatto lo studio di fattibilità posto a base di gara, questa Stazione Appaltante applicherà la seconda parte del comma 2 dell’art. 67 del Codice.Quesito n. 5
Si chiede se i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara punti 7.2 - 7.3g) - 7.3i) (fatturato, elenco servizi di ingegneria e architettura, personale) possono essere posseduti nella loro totalità oltre che dalla capogruppo mandataria anche dalle mandanti in misura superiore ai "minimi" previsti. I due servizi di punta (punto 7h) del disciplinare di gara) possono essere posseduti solo dai mandanti?
Risposta al quesito n. 5
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 7.4 del Disciplinare di gara, non essendo previste delle percentuali minime per le mandanti, è possibile possedere i requisiti nella loro totalità, oltre che dalla capogruppo, anche dalle mandanti (raggruppamento sovrabbondante, non specificatamente vietato dalla lex specialis), purché venga rispettato il disposto del penultimo capoverso del comma 8 dell’art. 83 del Codice, secondo cui “[...] La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria [...]”; in merito all’art. 7.3, lett. h) del Disciplinare, i due servizi di punta possono essere posseduti anche solo dai mandanti, purché i due servizi di punta riferiti alle singole classi/categorie richieste non vengano frazionati (1 servizio mandante Alfa + 1 servizio mandante Beta).Quesito n. 6
Si chiede conferma se la capofila di un raggruppamento temporaneo verticale possa essere una società di persone composta da tecnici abilitati. Il raggruppamento temporaneo sarà composto poi da altri tecnici liberi professionisti.
Risposta al quesito n. 6
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 46, comma 1, lettere a) e b), possono partecipare alla presente procedura ”[...] i raggruppamenti temporanei formati da professionisti singoli [...], con società di professionisti, costituite anche nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile [...]